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Autorità regionale per la garanzia e promozione della Partecipazione


Processi partecipativi locali

 

La Regione, secondo quanto stabilisce il capo III della legge regionale 46 del 2013, sostiene anche economicamente lo svolgimento di processi partecipativi locali, che abbiano un oggetto definito e circoscritto e che si svolgano con una durata massima di sei mesi. Metodi e strumenti devono assicurare la massima inclusività, in modo che tutti i punti di vista abbiano possibilità di espressione.
Spetta all’Autorità regionale la valutazione e l’ammissione dei progetti presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti. In particolare, sull’oggetto in questione non devono essere state prese decisioni definitive. L’ente competente in materia dichiara, all’inizio del processo, di impegnarsi a tenere in considerazione l’esito del processo partecipativo o, in ogni caso, a motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni del mancato o parziale accoglimento dei risultati.

Soggetti

Possono presentare un progetto di processo partecipativo:
a) Enti locali singoli o associati, imprese, associazioni e cittadini, con un determinato numero di firme, definito dalla legge sulla base di diverse soglie demografiche;
b) Istituti scolastici: in questo caso, non occorrono firme, ma una deliberazione degli organi collegiali.

Presentazione di una domanda

La procedura distingue tra una richiesta iniziale e la presentazione di un progetto partecipativo vero e proprio. Nella fase iniziale, i proponenti presentano una domanda preliminare e l’Autorità ne valuta la rilevanza, discutendone gli aspetti metodologici e organizzativi. Solo dopo l’accoglimento della domanda e la determinazione dell’entità del sostegno finanziario, il proponente procede a una più definita e compiuta elaborazione del progetto.
La legge indica una serie di requisiti e di criteri di priorità per l’ammissione al sostegno regionale: definizione dell’oggetto, fase dell’iter politico-decisionale in cui ci si trova, tempi e regole, inclusione, pari opportunità. L’Autorità ha definito anche alcune linee guida per la presentazione delle richieste di contributo. In particolare, è importante che i costi del processo partecipativo non siano sproporzionati rispetto ai costi dell’oggetto del processo; inoltre, l’ente locale che propone un processo partecipativo ha l’obbligo di precisare i tempi previsti e le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione degli interventi.

Per la presentazione delle domande, sono previste tre scadenze nel corso dell’anno: 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre. Per i progetti presentati dalle scuole sono previsti tempi e scadenze specifiche (art.19 L.R. 46/13). La domanda va redatta utilizzando l’apposita modulistica.