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COMUNICATO STAMPA  n. 0190

 
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Elezioni regionali: fissati i nuovi limiti di spesa

Licenziate a maggioranza le modifiche alle disposizioni sul procedimento elettorale dalla commissione Affari istituzionali, presieduta da Marco Manneschi (Tcr). I riferimenti sono quelli della normativa nazionale

 

19 febbraio 2015

 

Firenze – I limiti di spesa per le campagne elettorali dei singoli candidati e dei gruppi di liste, movimenti e partiti per le elezioni regionali saranno quelli previsti dalla normativa nazionale.
E’ quanto prevede una proposta di legge d’iniziativa consiliare, licenziata a maggioranza dalla commissione Affari istituzionali presieduta da Marco Manneschi (Tcr), primo firmatario. I consiglieri Gabriele Chiurli (gruppo Misto) ed Alberto Magnolfi (Ncd) si sono astenuti.
La nuova legge elettorale regionale ha introdotto di nuovo il voto di preferenza, mentre i limiti di spesa attualmente previsti rispondono ad un’impostazione centrata sulle liste bloccate. Per i gruppi di liste, movimenti o partiti si riduce l’importo complessivo ad un euro (nella legge vigente è di euro 1,2) moltiplicato per il numero di elettori residenti nella circoscrizione. Le spese di ciascun candidato circoscrizionale non potranno superare l’importo massimo dato da una cifra fissa di 38.802,85 euro incrementata di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati regionali il limite delle spese è pari alla sola cifra fissa di 38.802,85.
Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni, le spese non possono superare l’importo più alto consentito in una circoscrizione, aumentato del dieci per cento. Per i candidati regionali
che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese non possono comunque superare l’importo più alto di una delle circoscrizioni.
Per evitare possibili elusioni della normativa vigente sulla raccolta delle firme per le liste espressione di gruppi consiliari, si prevede che la dichiarazione attestante la corrispondenza tra partito o movimento politico e gruppo consiliare sia fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare di riferimento anche nel caso in cui la lista presentata sia contraddistinta da denominazione e simbolo non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo stesso. (dp)

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