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Statuto della Regione Toscana

Art. 57
Collegio di garanzia
 
1. E' istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.

2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.

3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.

4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.

5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. (22)

6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

(22)
Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.




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