In attuazione dei princìpi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 10 dicembre 1989 e nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, la Regione Toscana con la
Legge 1 marzo 2010, n. 26 ha istituito il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Il Garante è il soggetto istituzionale che nel territorio della Regione Toscana, assicura la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.
In particolare, come disposto dalla legge istitutiva, il Garante tra le varie funzioni diffonde la conoscenza e promuove l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza.
Riceve ed esamina le segnalazioni in merito a violazioni o rischio di violazioni dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, adottando i consequenziali provvedimenti.
Sollecita i soggetti competenti all’adozione delle misure necessarie a rimuovere le cause che impediscono la tutela, lo sviluppo e la piena affermazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.
Segnala ai soggetti competenti situazioni di persone di minore età a rischio, sollecitando l’adozione di misure di aiuto e sostegno.
Promuove, presso i soggetti competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell’interesse delle persone di minore età.
Collabora e si raccorda con tutti i soggetti che hanno competenza e svolgono azioni e attività nelle politiche di sostegno, tutela e promozione delle persone di minore età.
Formula proposte ed esprime parere su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.
Promuove studi e ricerche sulla condizione minorile.
Il Garante, nell’esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.